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Commissione Disciplinare di Primo Grado del 17/05/2016
Si è riunita in data 17/05/2016 la Commissione Disciplinare di 1o grado (da qui in poi definita C. D.) composta dai sigg. Caterino Baccioli e Martino Battiston, per decidere in merito ai fatti avvenuti al termine della partita Lavai S. Lucia - Noventa del 30/04/2016.
Sono presenti:
Giuliano Statua, Pierpaolo Perini, Fatmir Shtjefni (Lavai S. Lucia);
Giuseppe Morandi, Oscar L. La Terza, Giuseppe Angelico e Fabio Buratto (Noventa)
Premessa:
Nonostante la mancata collaborazione e gli atteggiamenti a dir poco spavaldi di alcune persone intervenute alla convocazione, che sono stati per la C. D. solo fonte di amarezza, le dichiarazioni fatte in quella sede confermano gli atteggiamenti antisportivi tenuti da entrambe le squadre al termine della partita ma ancora presenti sul campo di gioco (Definizione FIGC Campo di gioco: è l’intera struttura sportiva che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi).
Non potendo identificare le persone coinvolte a causa del rifiuto di rispondere alla domanda diretta della C. D., si ritiene di dover comunque agire contro entrambe le società perchè non si intende avallare gli atteggiamenti indulgenti e camerateschi dei presenti a fronte di comportamenti disonorevoli, né intende tollerare le illazioni di favoritismo e incompetenza rivoltole.
L'AIAC non può e non vuole (vedi premessa sul regolamento interno) tollerare comportamenti incontrollati che, giocoforza, gettano macchie sul buon nome dell'associazione e di chi cerca di gestirla al meglio.
La Commissione Disciplinare di primo grado ritiene di avere sufficiente esperienza per sapere come comportarsi, tant'è che, prima di esprimersi, ha ritenuto opportuno sentire le parti in causa per avere il quadro completo della situazione per decidere in ambito sportivo (favoritismo?). Si ritiene di essere nel giusto quando si afferma che lo sport è tutt'altra cosa.
Per amore di precisione facciamo notare che la richiesta della società Noventa di esentare il Sig. Giuliano Statua dalle decisioni in ambito disciplinare, denota la totale mancanza di conoscenza dell'organigramma delll'Associazione, in quanto il suddetto non è parte della C.D. di 1o grado, bensì di quella di 2o grado; per aggiungere ironia, era già stato dispensato in caso di riscorso.
Si rendono noti gli articoli 3 e 4 (integrali) del Codice di Giustizia Sportiva qui sotto riportati per portare a conoscenza (nonostante l'affermazione di non essere "oggettivamente responsabile di nulla") che la realtà è ben diversa (vedi art. 4, 4o comma, evidenziato per facilitarne l'individuazione):
Art. 3
Responsabilità delle persone fisiche
1. Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.
Essendo i fatti avvenuti dopo la partita ma sul campo di gioco, si applica l'articolo 34 del Regolamento AIAC 2015-2016:
"Art. 34 I Presidenti e i delegati facenti funzione delle squadre sono responsabili del comportamento delle stesse. Tutti i tesserati A.I.A.C. devono mantenere una condotta rispettosa dei valori sportivi, di lealtà e rettitudine. Frasi o dichiarazioni offensive, scritte o verbali, lesive o semplicemente denigratorie dell’immagine, della reputazione, del nome e dell’operato A.I.A.C. o di altri tesserati, saranno punite con la massima severità. Ogni Società è oggettivamente responsabile del comportamento dei propri dirigenti e tesserati, così come dei propri accompagnatori e sostenitori, per qualsiasi fatto avvenuto prima, durante e dopo la gara. "
(Definizione legale di “oggettivamente responsabile”: La responsabilità oggettiva configura una situazione in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso.)
Decisione:
Si diffidano entrambe le Società per responsabilità oggettiva riguardo il comportamento antisportivo da parte di un numero non quantificato di tesserati e ancora non identificati; ulteriore diffida alla Società Noventa per le frasi denigratorie contro l'operato di questa C. D. (il Presidente Caterino Baccioli, non espletando in quel momento la citata carica, soprassiede riguardo la tendenziosità dell'affermazione di "essere di parte").
Non si intende con questo chiudere la questione. Il caso resta aperto per ulteriori accertamenti al fine di conoscere con esattezza la progressione dei fatti e individuare le persone coinvolte.
La C. D. invita il Consiglio Direttivo a modificare il regolamento riguardante le diffide in quanto queste, applicate al comportamento antisportivo, non sono adeguate alla gravità dei fatti.
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