Statuto AIAC
 

1. Costituzione e sede.
E’ costituita l’associazione Socio-Culturale-Sportiva denominata “A.I.A.C. – Associazione Interprovinciale Amatori Calcio”, d’ora in poi chiamata AIAC: essa è retta dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente Statuto.
La sede dell’AIAC è in Torre di Mosto (VE), viale Roma n. 19.
L’anno sociale inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
La durata dell’AIAC è illimitata.

2. Carattere dell’AIAC.
L’AIAC non ha scopo di lucro ed opera sul piano del volontariato senza distinzioni etniche, ideologiche e confessionali.
L’AIAC potrà partecipare come socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, complementari o affini al proprio.
L’AIAC è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, affiliato ad un ente di promozione sportiva – Associazione dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali – e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge.

3. Scopi dell’AIAC.
Scopo dell’AIAC è quello di divulgare, far conoscere, promuovere e praticare il gioco del calcio dilettantistico, con tornei o campionati da essa organizzati, direttamente e tramite le squadre ed associazioni sportive ad essa partecipanti.
A titolo esemplificativo e non tassativo l’AIAC svolgerà le seguenti attività:
- collaborazione con le varie Federazioni Sportive ed la creazione e il mantenimento di un clima di fattiva Associazioni collegate o analoghe;
- l’organizzazione di tornei o campionati dilettantistici e di ogni altra manifestazione sportiva o sociale ritenuta utile per gli scopi dell’AIAC;
- sviluppare la solidarietà sociale mediante donazioni benefiche, assistenza ed aiuto ad enti morali, organizzazioni di attività di volontariato sociale

4. Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone e gli Enti che ne facciano richiesta scritta, prescindendo dalla loro nazionalità, natura politica, sociale e religiosa.
I soci sono classificati in distinte categorie:
- Soci Fondatori: sono coloro che, sottoscrivendo l’atto costitutivo, hanno dato vita all’AIAC;
- Soci Onorari: personalità di alto livello culturale che condividono le finalità dell’AIAC, scelte almeno una per categoria professionale, artistica, ecc…;
- Soci Sostenitori: Enti o persone che con contributi e iniziative sostengono l’attività e la valorizzazione dell’Associazione;
- Soci Ordinari: tutti coloro che partecipano alla vita dell’Associazione. Saranno stabilite dal Consiglio Direttivo agevolazioni per determinate categorie.
Possono partecipare all’AIAC Associazioni che hanno tra i propri membri soggetti tesserati F.I.G.C.
L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.
La domanda è rivolta al Consiglio Direttivo, che ne deciderà insindacabilmente l’accettazione e la qualifica (sostenitore, onorario, ordinario). I soci che per un anno non abbiano pagato la quota sociale senza giusta causa si considerano dimissionari.
Non sono ammessi soci temporanei.
I soci Onorari non pagano la quota associativa; hanno diritto all’informazione, ma non al voto.
L’appartenenza all’AIAC ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dei suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e ad osservare le norme dettate dallo Statuto e/o dal regolamento. I soci osserveranno inoltre tutti i principi del dilettantismo e dell’attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.
La qualifica di socio dà diritto :
- di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di partecipare alle attività organizzate dell’Associazione sia direttamente che tramite altri organismi affiliati;
- di fruire dei vantaggi ed agevolazioni connessi alla Associazione.
Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente dall’Associazione.

5. Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
- per prolungata cessata partecipazione all’attività dell’AIAC, su delibera del Consiglio Direttivo. Si intende comunque dimissionario il socio che, senza darne giustificazione scritta, non partecipa all’assemblea ordinaria annuale nella quale vengono stabiliti i programmi dell’AIAC;
- per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, su delibera del Consiglio Direttivo;
- per non aver provveduto al pagamento della quota associativa da più di un anno.

6. Organi dell’AIAC:
Sono organi dell’AIAC:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- la Commissione Disciplinare;
- il Segretario;
- i Revisori dei Conti.
Le cariche elettive sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del proprio incarico e possono essere assunte soltanto dai soci membri dell’AIAC. Il mandato è triennale con possibilità di rielezione.

7. L’Assemblea Generale dei soci.
L’Assemblea si compone di tutti i membri e loro delegati, che vi partecipano con uguali diritti. L’Assemblea è sovrana ed è il massimo organo dell’Associazione; ad essa appartengono i poteri normativi generali.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari regolarmente iscritti, in regola con le norme statutarie e con il pagamento delle quote fissate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi da altro socio nominato dall’Assemblea stessa; deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e per definire le direttive generali di pianificazione e sviluppo dell’attività dell’AIAC, mentre in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione viene fatta dal Presidente: l’avviso deve essere inviato almeno sette giorni prima per l’Assemblea ordinaria, almeno dieci per l’Assemblea straordinaria tramite lettera raccomandata eventualmente consegnata a mano. L’avviso deve contenere: ordine del giorno, indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno a distanza di almeno un’ora.
La riunione è validamente costituita quando vi partecipano in prima convocazione la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale circostanziato e trascritto in apposito libro a cura del Segretario e consultabile da qualunque socio.

8. Poteri dell’Assemblea Generale dei soci:
L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo – economico e finanziario – ed elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i membri del Consiglio Direttivo dell’AIAC, i Revisori dei Conti e il Tesoriere.
Per l’elezione si procede a scrutinio seguito (palese per alzata di mano).
L’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’AIAC, sulle proposte di modifica dello Statuto, sul trasferimento di sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.
Sono valide le deliberazioni prese a maggioranza dei voti.
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’AIAC, anche in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci più uno con diritto di voto e le deliberazioni devono raggiungere due terzi dei voti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare da un altro socio, della medesima lega qualora prevista, mediante delega scritta. Tuttavia non sono ammesse più di tre deleghe per socio.

9. Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di membri da cinque a undici, ed è eletto dall’Assemblea attraverso votazione a scrutinio segreto. Rimane in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente, gli eventuali coordinatori di Lega e il Segretario.
L’organismo si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
La convocazione viene fatta dal Presidente; l’avviso deve essere inviato mediante lettera o lettera telefax, almeno sette giorni prima. L’avviso deve contenere: ordine del giorno, indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo.
Il Consigliere assente senza valida giustificazione per due volte consecutive decade dalla carica e vieni sostituito d’ufficio, nella riunione successiva, dal primo dei non eletti o da altra persona designata dal Consiglio.
Le votazioni possono farsi a scrutinio segreto o palese; le deliberazioni si ritengono valide quando è presente almeno la metà dei componenti e sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Poteri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:
- dirige, coordina e disciplina l’attività dell’Associazione in relazione agli scopi statutari;
- delibera in merito ai bilanci preventivi e consuntivi dell’AIAC;
- delibera sulle quote dei soci;
- delibera sulla elargizione di sponsorizzazioni, elargizioni e contributi vari;
- nomina i membri di eventuali commissioni interne ed altri organismi facoltativi, ne delinea ed approva i programmi, ne designa i presidenti;
- ratifica l’assunzione del personale necessario allo sviluppo dell’attività dell’AIAC;
- può convocare l’Assemblea Generale dei soci;
- delibera sull’accettazione dei soci e sulla loro qualifica;
- delibera sugli emendamenti allo Statuto e ne propone eventuali modifiche all’Assemblea dei soci;
- delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertarne la prevalenza dei requisiti necessari e prendere gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro inadempimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

11. Il Presidente.
Il Presidente rappresenta l’AIAC e ne ha la firma sociale. In caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e ne riferisce allo stesso nella riunione immediatamente successiva.
E’ responsabile dell’attività e dell’immagine dell’AIAC.

12. Il Vice Presidente.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità, di impedimento o di delega e ne esercita le funzioni.

13. Il Segretario.
Il Segretario è depositario di tutti gli atti dell’AIAC.
Il Segretario:
- trasmette ai soci le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività dell’AIAC;
- trasmette ai soci l’avviso di convocazione dell’Assemblea;
- redige i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei soci;
- aggiorna gli schedari e protocolla la corrispondenza;
- propone al Consiglio Direttivo il personale da assumere e ne coordina il lavoro;
- predispone con il Tesoriere lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’Associazione.

14. Il Tesoriere.
Il Tesoriere è responsabile della gestione di cassa. Egli:
- coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni di natura contabile amministrativa;
- tiene aggiornato il bilancio dell’AIAC e ne risponde al Consiglio Direttivo;
- è responsabile della cassa dell’AIAC;
- sottopone il bilancio preventivo all’esame del Consiglio Direttivo;
- sottopone il bilancio consuntivo all’esame del Consiglio Direttivo e alla verifica dei Revisori dei Conti;
- si occupa della richiesta dei fondi (prassi, stesura, programmazione, ecc.), in stretto contatto col Segretario.
Tale carica può essere ricoperta anche da non soci. Il Tesoriere partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

15. I Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti, eletti in numero di tre dall’Assemblea che designa anche due membri supplenti, hanno il controllo della gestione finanziaria dell’AIAC con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci. Hanno durata triennale. Devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi AIAC in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti decisioni di carattere economico-patrimoniale.

16. Requisiti per le nomine.
Possono essere eletti o nominati alle cariche associative tutti i cittadini italiani e non che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, non colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi per inibizioni o squalifiche di durata superiore ad un anno.
Non possono essere eletti Presidente e Vice Presidente coloro che ricoprono altre cariche di lega, società o associazione.
In caso di incompatibilità l’interessato è tenuto ad optare per una delle due cariche. In difetto di tale opzione entro trenta giorni dal sorgere dell’incompatibilità, si considera di diritto decaduto da quella precedentemente ricoperta.

17. Arbitri.
La regolarità tecnica e sportiva delle gare organizzate dall’AIAC, nell’osservanza delle regole del gioco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli arbitri di calcio.
Gli arbitri sono organizzati con autonomia operativa e disciplinare che provvede al loro reclutamento.

18. Ordinamento della giustizia sportiva – Commissione Disciplinare.
L’organo, composto dal Presidente AIAC, dal Vice Presidente AIAC e da un terzo membro eletto dall’Assemblea tra persone che non ricoprano cariche in associazioni membri AIAC, agisce in piena autonomia, assicurata da specifiche norme. I giudici sportivi giudicano in primo grado secondo le competenze indicate dal codice sportivo federale, per tutti i campionati.
Avverso il giudizio di primo grado si può ricorrere alla medesima Commissione Disciplinare. Sono esclusi ulteriori gradi di appello.

19. Entrate e patrimonio dell’AIAC.
Le entrate dell’AIAC sono costituite:
- dalle quote associative versate dai soci;
- da versamenti volontari dei soci;
- da eventuali contributi di enti e persone;
- da ogni altra attività patrimoniale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquisiti. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita.
L’amministrazione patrimoniale dell’AIAC è affidata al Consiglio Direttivo ed al Tesoriere. E’ controllata dall’Assemblea tramite i Revisori dei Conti.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 agosto di ogni anno. E’ espressamente vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

20. Durata del periodo di contribuzione.
I contributi associativi sono dovuti per l’anno di durata dell’esercizio sociale qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’AIAC è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l’esercizio sociale in corso.

21. Responsabilità – Bilancio.
La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
L’esercizio finanziario inizia il 01/09 e termina il 31/08 di ogni anno.

22. Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell’AIAC può essere deliberato dall’Assemblea Generale dei soci qualora si verifichi l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
In caso di scioglimento i beni patrimoniali, al netto di eventuali passività, saranno destinati al altra associazione avente finalità analoghe o finalità di pubblica utilità. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

23. Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno predisposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.
Esso regolamento vincola tutti gli associati ed i loro membri.

24. Clausola compromissoria.
L’adesione all’AIAC implica da parte di tutti gli associati e loro membri l’accettazione di tutte le norme contenute nel prese statuto e nel regolamento interno.
Gli associati ed i loro membri accettano espressamente ogni decisione di carattere disciplinare che venga presa dagli organi preposti dall’AIAC.
In nessun caso sarà ammissibile il ricorso alla tutela della giustizia ordinaria per decisioni di carattere sportivo-disciplinare e sanzionatorio.
Ogni esclusione dagli obblighi sopra descritti non autorizzata dal Consiglio Direttivo potrà portare alla radiazione per i membri persone fisiche e alla revoca dell’affiliazione per i membri enti ed associazioni.

25. Clausola arbitrale.
Qualsiasi controversia sull’interpretazione e l’esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere tra gli associati o con gli organi sociali o l’Associazione escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che deciderà senza formalità di sorta.
In caso di disaccordo circa la nomina dell’arbitro, questa verrà effettuata dal Presidente del Tribunale di Treviso, al quale verrà pure demandata la nomina dell’arbitro per la parte che si rifiutasse di nominarlo.
Il giudizio dell’arbitro sarà inappellabile.

26. Rinvio.
Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell’Ordinamento italiano.

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SEGNALAZIONE OSPEDALIERA
RILEVAZIONE INCENDIO-GAS
TELEFONIA DECT
ANTIDEAMBULAMENT
O

ANTINTRUSIONE

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